Prevenzione incendi


 

Codice prevenzione incendi

“La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente” – D. Lgs. 81/08.

I procedimenti della prevenzione incendi sono disciplinati dal regolamento DPR 151/2011 che persegue l’obiettivo di garantire un adeguato livello di prevenzione e protezione univoco su tutto il territorio nazionale. Il nuovo regolamento riporta un elenco di 80 attività, individuate come attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi, per le quali occorre attivare una procedura di controllo con il Comando dei VV.F. territorialmente competente ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono distinte in tre categorie (A, B, C) per le quali si segue una disciplina differenziata in relazione al rischio. Le attività in categoria A si va direttamente in SCIA, mentre per le categorie B e C occorre, prima della presentazione della SCIA, l’approvazione preventiva del progetto da parte del C.do dei VV.F. Per le categorie A e B il controllo dei VVF può essere fatto a campione.


 

Valutazione rischio incendio

Il rischio incendio è uno dei maggiori rischi per il luogo di lavoro. Esso è un rischio cosiddetto trasversale. Il rischio incendio nei luoghi di lavoro è regolamentato dal DM 10/03/1998. Tale decreto è uno dei tanti decreti attuativi dell’allora D. Lgs. 626/94. Da quando è entrato in vigore il D. Lgs. 81/08 che si parla di una nuova versione del citato DM 10/03/1998, per correggere alcuni disallineamenti rispetto all’evoluzione normativa che si è avuta negli anni, ma ancora non vede la luce.

Il DM 10/03/1998 fornisce le linee guida per effettuare la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro. La valutazione del rischio incendio permetterà di classificare il livello di rischio dell’intero luogo di lavoro analizzato. Tale decreto prevede tre livelli di rischio: basso; medio; elevato. L’esito della valutazione consentirà al datore di lavoro di adottare appropriate misure di prevenzione e protezione. Il livello di rischio che viene fuori determina la durata della formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze e prevenzione incendi; la lunghezza dei percorsi di esodo; la larghezza minima di porte e scale; la quantità e tipologia di estintori da installare.