I SOPPALCHI A SERVIZIO DELLA PRODUZIONE: FRA CPR 305/2011, EN 1090 E DIRETTIVA MACCHINE

La presenza in molte aziende di linee di produzione di grandi dimensioni rende spesso necessario l’utilizzo di appositi soppalchi per l’accesso in specifici punti di tali macchine, ad esempio per operazioni di attrezzaggio, manutenzione, o anche nel normale ciclo produttivo. In un precedente articolo su questo sito (che trovate a questo link) si è già trattato della serie delle norme armonizzate UNI EN 14122, riferimento dello stato dell’arte per il dimensionamento geometrico dei mezzi di accesso permanenti alle macchine industriali: in questa pagina invece affrontiamo un altro argomento, relativo alla marcatura CE di questi elementi.

Il 9 Marzo 2011 è infatti stato emanato il Regolamento n. 305/2011 (entrato poi in vigore il 24 Aprile dello stesso anno) noto come Regolamento dei Prodotti da Costruzione (acronimo inglese CPR), che regola appunto i prodotti da costruzione da utilizzare e/o da immettere sul mercato all’interno dello Spazio Economico Europeo; la serie delle norme armonizzate EN 1090 è stata poi redatta per definire i requisiti tecnici che garantiscano la presunzione di conformità al sopracitato regolamento. In generale, nel campo di applicazione del CPR rientrano i prodotti da costruzione, definiti all’interno del Regolamento stesso come “qualsiasi prodotto o kit fabbricato […] incorporato in modo permanente in opere di costruzione […] e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione […] stesse”. In base a tale definizione, la domanda che ci si pone è: i soppalchi a servizio delle linee di produzione devono essere marcati CE secondo il Regolamento n. 305/2011?

Per poter rispondere compiutamente a questo dubbio più che lecito, si cita una risposta del TC 135 (organismo a livello CEN) pubblicata sul sito della CEN, che si articola come segue: un prodotto deve essere marcato CE ai sensi della EN 1090 quando sono rispettate le seguenti condizioni:

  1. Il prodotto rientra nel campo di applicazione della EN 1090;
  2. Il prodotto è un prodotto da costruzione ai sensi del CPR, il che significa che:
  • Il prodotto va incorporato permanentemente in una struttura, e
  • Il prodotto ha una funzione strutturale, nel senso che un suo cedimento potrebbe inficiare la prestazione dell’intera struttura.

In base a questi punti è già possibile giungere a delle conclusioni: la condizione 1. è rispettata da tutti i soppalchi, mentre la 2. richiede un’analisi più approfondita caso per caso; se infatti il soppalco a servizio di una macchina non svolge una funzione strutturale, nel senso che un suo eventuale cedimento non si ripercuoterebbe sulla stabilità della macchina, allora appare evidente come il prodotto NON rientri nel campo di applicazione del CPR e, di conseguenza, non debba essere marcato CE ai sensi della EN 1090. Al contrario, se il soppalco serve a supportare anche i carichi della macchina, allora esso è per definizione strutturale, e dunque dovrà essere marcato CE ai sensi della EN 1090.

Questo ragionamento è riportato anche dal CEN alle note integrative 1, 2 e 3 della precedente risposta: viene infatti specificato come, se un prodotto non è strutturale, un suo eventuale cedimento andrebbe ad inficiare non la prestazione della struttura nel suo complesso, bensì esclusivamente ciò che riguarda la sua sicurezza e l’accessibilità durante l’uso: questi aspetti però sono già trattati in alcuni dei Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza della Direttiva Macchine, come ad esempio il RESS 1.3.1 (rischio di perdita di stabilità), il RESS 1.3.2 (rischio di rottura durante il funzionamento), il RESS 1.5.15 (rischio di scivolamento, inciampo o caduta) e il RESS 1.6.2 (accesso ai posti di lavoro e ai punti d’intervento utilizzati per la manutenzione). Ne segue inevitabilmente che, in questi casi, una marcatura CE ai sensi della sopracitata Direttiva Macchine risulta essere sufficiente.

Ricapitolando dunque, per valutare se un soppalco a servizio di una macchina o comunque di una linea di produzione rientri o meno nell’ambito del CPR è necessario svolgere un’analisi caso per caso: se il prodotto è strutturale allora è richiesta una marcatura CE ai sensi della EN 1090, mentre se non lo è, è sufficiente una marcatura CE ai sensi della Direttiva Macchine. Attenzione però, anche se il soppalco non deve essere marcato CE a parte, non significa che l’utilizzatore non debba accertarsi quantomeno di un paio di aspetti: in primis la documentazione tecnica a supporto della macchina (manuale di uso e manutenzione) deve riportare le corrette modalità di utilizzo del soppalco, indicandone la portata massima, gli interventi periodici di manutenzione e le modalità di diagnostica, e poi sulla Dichiarazione CE di Conformità della macchina dovrebbe comparire la già menzionata serie di norme armonizzate EN 14122, in modo da testimoniare che anche il soppalco sia stato progettato secondo lo stato dell’arte. Dei controlli veloci, che possono esser fatti prima che anche una sola trave della macchina sia posizionata in azienda: così da far sicurezza in maniera tempestiva ed economica.

Ing. Giovanni De Santis