LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DURANTE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE: COME GARANTIRLA?
La necessità di gestire l’emergenza a seguito dell’insorgere del Coronavirus ha fatto sorgere molti nuovi problemi, impensabili sino anche a poche settimane fa: questo vale ovviamente anche per gli ambienti di lavoro, dove è necessario garantire l’attuazione di tutte le misure previste a livello nazionale al fine di contenere la diffusione del virus; questo obbligo assume anche maggior rilevanza se si tiene conto di come, essendo l’attività lavorativa una delle ragioni previste dal DPCM dell’11 Marzo 2020 che permettono la circolazione degli individui (previa, ovviamente, autocertificazione), i lavoratori siano più esposti al rischio di Coronavirus rispetto al resto della popolazione.
Lo scorso 14 Marzo 2020 è stato firmato un Protocollo Condiviso fra Governo e Rappresentanze dei Lavoratori circa le principali misure di contenimento alla diffusione del CoViD-19 da adottare nei luoghi di lavoro; tale Protocollo si compone di 13 punti diversi, all’interno delle quali vengono dettagliate le diverse misure previste. Nello specifico, nella parte introduttiva, viene sottolineato come al fine di ridurre le possibilità di contagio sia necessario garantire sempre e comunque una distanza interpersonale fra i lavoratori di almeno 1 m: chiaramente una simile misura non è sempre facilmente applicabile in tutti i diversi contesti lavorativi, e per questo abbiamo realizzato il presente articolo al fine di trattare più nel dettaglio alcune casistiche a nostro modo di vedere particolarmente diffuse.
Un primo scenario nel quale sia possibile prevedere i lavoratori normalmente a distanze inferiori ad 1 m è quello degli spazi comuni, quali spogliatoi, mense, o altri locali appositi all’interno dell’azienda: in questo caso, però, è lo stesso Protocollo che detta le principali misure da osservare al punto 7, prevedendo che l’accesso a tali aree sia contingentato in modo che la distanza interpersonale di 1 m sia sempre e comunque garantita; sta dunque all’azienda attivare dei protocolli di corretta gestione al fine di informare i lavoratori in merito e, allo stesso tempo, far rispettare tali misure.
Una casistica invece più complessa è quella riguardante tutte quelle attività lavorative che, in ragione delle loro caratteristiche intrinseche (numero di operatori, spazi ridotti, ecc.), non permettono di garantire in ogni istante una distanza interpersonale fra i lavoratori di almeno 1 m; è però ancora una volta il Protocollo che, al punto 6, scrive quanto segue:
“qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e di altri dispositivi di protezione […] conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.”
In simili casi è dunque necessario adottare, come ulteriore misura di contenimento, l’utilizzo di specifici Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) che riducano l’esposizione all’eventuale contagio da parte dei lavoratori; nello specifico tali D.P.I. sono:
- Mascherina facciale FFP2 o FFP3, per la protezione delle vie respiratorie;
- Guanti, al più monouso (i guanti normalmente utilizzati per la protezione da rischi meccanici sono comunque sufficienti);
- Occhiali a stanghette per la protezione degli occhi;
- Tuta da lavoro per la protezione del corpo.
Ad ogni modo, è bene sottolineare come questi presidi personali risultano però pienamente efficaci soltanto se supportati da adeguata informazione dei lavoratori circa il loro uso e le buone prassi da osservare in presenza del rischio di contagio da CoViD-19.
Infine, un’ulteriore casistica che intendiamo trattare (senza ovviamente avere la pretesa di aver esaurito tutti gli scenari possibili) è la seguente: come garantire la distanza interpersonale di almeno 1 m durante gli spostamenti tramite veicolo? In tal senso, le principali misure di prevenzione possono essere le seguenti:
- Viaggiare in non più di due lavoratori per veicolo;
- Nel caso di un’autovettura, disporsi uno sul sedile anteriore e uno sul sedile posteriore, avendo cura quest’ultimo di posizionarsi sul lato opposto a quello del guidatore;
- Nel caso di un automezzo con un unico sedile, è necessario che i due lavoratori si seggano comunque rispettando la distanza di 1 m: in generale, ciò è possibile su mezzi quali PLE, autocarri con braccio gru, ecc., poiché i sedili di tali mezzi prevedono tre posti, e dunque la distanza può essere garantita lasciando libero il posto in mezzo.
Ancora una volta, però, per poter garantire la piena efficacia di tali misure è necessario che ne siano applicate delle altre, lo stesso estremamente importanti:
- Garantire la disponibilità all’interno del veicolo di idonei mezzi detergenti e soluzioni a base alcolica per la sanificazione del veicolo stesso, specie di alcune sue parti come volante e cambio;
- Garantire durante il tragitto un adeguato ricambio d’aria.
Ovviamente, l’effettiva distanza interpersonale sul veicolo dovrà essere verificata caso per caso: nel momento in cui ci si renda conto che non sia possibile garantire il metro di separazione, sarebbe opportuno impiegare appositi D.P.I. (quali guanti e mascherina) anche durante il tragitto in veicolo.
L’applicazione di tali misure, se coordinata organicamente con quella di quanto predisposto nei diversi documenti che si sono susseguiti sinora (DPCM 11 Marzo 2020, Protocollo Condiviso 14 Marzo 2020, ecc.), può risultare decisiva per vincere una battaglia importantissima, senza allo stesso tempo intaccare eccessivamente la nostra quotidianità (o, quantomeno, quella lavorativa).