Il Titolo IV del D. Lgs. 81/08
All’interno del Titolo, si trovano le definizioni delle diverse figure responsabili della sicurezza all’interno dei cantieri: l’intera opera viene realizzata per conto del Committente (Il quale può, eventualmente, delegare i suoi compiti al Responsabile dei Lavori), il quale ha dunque potere decisionale e di spesa; è questa figura che sigla il contratto con la o le imprese affidatarie del cantiere, le quali sono titolari dal contratto di appalto e distinte, concettualmente, dalle imprese esecutrici, le quali eseguono materialmente l’opera o parti di essa; oltre a delle imprese, nei cantieri possono trovarsi anche lavoratori autonomi.
Gli obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori iniziano sin dalla fase progettuale, poiché devono assegnare una durata presunte dei lavori e delle singole fasi (Compatibilmente con le esigenze della sicurezza), oltre a nominare, nel caso in cui nel cantiere vi siano più imprese, CSP e CSE.
La nomina di un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di un Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) è obbligatoria nel caso di un cantiere in cui si trovino a lavorare più di una impresa esecutrice.
Uno dei principali obblighi del CSP, la cui nomina avviene nella fase di progettazione del cantiere stesso, è la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il cui obiettivo è quello di regolamentare situazioni di rischio derivanti dalla presenza sul cantiere di più imprese e/o lavoratori autonomi; sta invece al CSE, la cui nomina deve avvenire prima dell’affidamento dei lavori, verificare che le disposizione del medesimo PSC vengano rispettate, adeguandolo in caso di necessità, organizzare la cooperazione tra datori di lavoro e/o lavoratori autonomi, segnalare al committente eventuali violazioni.
L’interazione, durante la fase di controllo dei lavori, fra CSE e le figure tipiche di un’azienda quali Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti è stata spesso discussa: per questo motivo è stato introdotto, mediante delle sentenze della Cassazione, il Principio dell’Alta Vigilanza, obbligo in capo al CSE stesso, in modo da rimarcare la differenza rispetto al controllo di carattere prettamente operativo, in capo invece a figure quali appunto Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti; tale divisione di responsabilità può così essere sintetizzata:
- Le figure operative (DL, Dirigenti, Preposti) sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato.
- Il CSE opera attraverso procedure, il potere-dovere di intervento diretto per tale figura è previsto solo quando egli constati direttamente gravi pericoli.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento
In sintesi il PSC è composto da:
- Relazione tecnica con descrizione dell’opera, del cantiere, delle misure di tutela previste e relative prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- Programma dei lavori o cronoprogramma.
- Il computo metrico dei costi delle misure di sicurezza da adottare e previste nel PSC.
- Elaborati grafici.
Il Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è da considerarsi come un piano di dettaglio del PSC e deve essere con questo evidentemente coerente, in considerazione del fatto che viene redatto successivamente ad esso: ciò significa che il POS deve contenere la valutazione dei rischi sulla base non solo delle caratteristiche delle lavorazioni e del contesto ambientale ma anche sulla base delle scelte effettuate dal PSC; in sostanza si può ritenere che, per uno specifico cantiere, il documento di valutazione dei rischi è costituito dal POS delle singole imprese esecutrici, unitamente al PSC.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Il DUVRI si focalizza sui cosiddetti rischi interferenti, vale a dire tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni, all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, da distinguersi quindi dai rischi propri delle normali attività dell’azienda del Datore di Lavoro committente o di quella esecutrice dei lavori.
Il DUVRI viene redatto solo a seguito di un’opera di condivisione e collaborazione fra l’azienda committente e quella esecutrice: è infatti necessario, da un lato, che il Datore di Lavoro committente metta a disposizione dell’azienda esecutrice tutte le informazioni di cui quest’ultima ha bisogno, non ultime quelle relative alla gestione delle emergenze o a particolari rischi presenti nell’area di lavoro, mentre quest’ultima deve far presente la natura delle attività che andrà a svolgere, così da poter individuare e successivamente eliminare o quantomeno ridurre i rischi interferenziali.
Il DUVRI è obbligatorio, tranne nel caso di servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto, di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari elencati nell’Allegato XI del D. Lgs. 81/08.
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggi
Il PiMUS deve contenere, oltre ai dati anagrafici del cantiere, dell’azienda e dei lavoratori (i quali devono ricevere formazione specifica) che lo utilizzano, anche una chiara identificazione del ponteggio, assieme al suo disegno esecutivo e, nel caso di lavori in quota superiore a 20 m, anche del progetto, oltre ovviamente alle indicazioni pratiche per il suo utilizzo, corredate da illustrazioni e descrizioni; devono anche essere presenti le verifiche da effettuare sul ponteggio per testarne il corretto montaggio.
Il PiMUS va obbligatoriamente conservato presso il cantiere, assieme al progetto (se richiesto) e all’autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del Lavoro al fabbricante del ponteggio stesso (soggetta a rinnovo ogni 10 anni).