Rumore

Il Rumore negli Ambienti di Lavoro e negli Ambienti di Vita

Ambienti privati e pubblici, attività lavorative e spazi pensati per tutti: il rumore è trasversale a tutti questi scenari, e per affrontarlo in maniera corretta bisogna tenere bene a mente le normative di riferimento.

 
Il Rumore e i suoi effetti sull’uomo

Il fenomeno del “rumore” si manifesta praticamente ovunque, al lavoro, in strada, in casa.
Rumori elevati e/o protratti per lungo tempo possono avere sull’uomo effetti sia uditivi (specifici, diretti all’organo dell’udito) che extra-uditivi (non specifici, che possono interessare vari organi ed apparati con disturbi anche psico-sociali).

Gli effetti uditivi del rumore possono sintetizzarsi in:

  • modificazioni IRREVERSIBILI per esposizione protratta al rumore (sordità)
  • modificazioni REVERSIBILI o IRREVERSIBILI per trauma acustico:
  • Un’esposizione a un rumore estremamente intenso può anche lacerare il timpano producendo una perdita molto accentuata.
  • Un rumore meno elevato, ma pur intenso, determinerà una lesione alle strutture dell’orecchio interno che non riusciranno più a trasmettere in modo completo gli impulsi al cervello.


 

Il Rumore negli ambienti di lavoro

Gli effetti uditivi del rumore possono compromettere irrimediabilmente le funzionalità uditive.Un’esposizione lavorativa cronica a rumori elevati causa l’insorgenza della malattia professionale denominata IPOACUSIA.

La perdita di sensibilità acustica (sordità) è, generalmente, BILATERALE, IRREVERSIBILE e PROGRESSIVA finché vi è esposizione al rischio.

Il rumore negli ambienti di lavoro rientra nella categoria “agenti fisici” ed è specificamente trattato dal D. Lgs. 81/08 – Titolo VIII, Capo II – nel quale si riportano i criteri valutativi e i valori di azione al di spora dei quali attivare specifici interventi correttivi.

L’art.190 del D. Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare il fenomeno rumore all’interno della propria azienda e, se del caso, individuare i lavoratori esposti al rischio e attuare idonei interventi di prevenzione e protezione della salute.

La valutazione del rischio di esposizione al rumore deve essere effettuata in tutte le aziende in cui vi sia almeno un lavoratore (come definito all’art. 2 del D. Lgs. 81/08).

  • Nei casi in cui è evidente che l’esposizione a rumore è trascurabile, in quanto:
  • è possibile comunicare facilmente a voce normale con altri lavoratori posti a 1 metro di distanza;
  • sono assenti “eventi sonori significativi” e intensi sul luogo di lavoro (eventi impulsivi, allarmi di macchine, scarichi di aria compressa, ecc.).
allora si può ragionevolmente ritenere che l’esposizione al rumore è certamente inferiore ai valori inferiori di azione (LEX >80 dB(A) o Lpicco > 135 dB(C)) e ricorrere alla “giustificazione” della non necessità di approfondimento della valutazione del rischio con ulteriori misure strumentali.
  • Nei casi di dubbio superamento dei valori inferiori di azione, ci si può limitare a far eseguire misurazioni strumentali “spot” in modo da poter escludere con certezza il superamento dei valori inferiori d’azione anche per i lavoratori più a rischio.
  • In tutti i restanti casi, in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione, il processo di valutazione deve prevedere misurazioni strumentali effettuate secondo la normativa tecnica vigente e appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011).

Una valutazione del rischio rumore, eseguita mediante misurazioni strumentali, dovrebbe contenere:

  • una descrizione dei luoghi di lavoro, delle attività lavorative, dei macchinari e attrezzature impiegati;
  • l’identificazione dei lavoratori e delle relative mansioni;
  • l’identificazione di aree, attività, macchinari e attrezzature particolarmente rumorose;
  • l’identificazione di eventuali eventi sonori significativi (brevi ma di forte intensità);
  • i livelli di esposizione al rumore dei lavoratori, ivi incluse le incertezze associate;
  • la presenza di eventuali fattori aggravanti (es. esposizione a vibrazioni, presenza/assunzione di agenti ototossici, interazioni pericolose tra rumore e segnali acustici, …) come identificati dall’art.190, comma 1;
  • la valutazione di efficienza ed efficacia dei DPI-uditivi eventualmente necessari;
  • il confronto dell’esposizione al rumore dei lavoratori con i limiti di legge.
Nel caso in cui dalla valutazione di esposizione al rumore dei lavoratori emergano superamenti dei valori inferiori di azione (LEX >80 dB(A) o Lpicco > 135 dB(C)), il datore di lavoro deve:
  • Garantire che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore e alle misure adottate.
  • Mettere a disposizione dei lavoratori adeguati DPI uditivi (uso obbligatorio solo per minorenni).
  • Effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (a richiesta dei lavoratori e su assenso del Medico Competente).
Nel caso in cui dalla valutazione di esposizione al rumore dei lavoratori emergano superamenti dei valori superiori di azione (LEX >85 dB(A) o Lpicco > 137 dB(C)), oltre alle misure di cui al precedente punto, il datore di lavoro deve procedere alla:
  • Sorveglianza sanitaria obbligatoria – eseguita dal Medico Competente – per tutti i lavoratori esposti a valori superiori di azione.
  • Indicazione delle aree particolarmente rumorose mediante appositi segnali, delimitazione e limitazione di accesso (ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione).
  • Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche ed organizzative (il P.A.R.E., come definito dalla UNI 11347:2015) volte al contenimento del rischio rumore.


 

Impatto acustico in ambiente esterno per attività produttive

Consiste nella previsione degli effetti – dal punto di vista “sonoro” – derivanti dalla realizzazione e messa in esercizio di particolari interventi nonché nella valutazione della compatibilità acustica di questi in relazione ai limiti di legge vigenti.In via generale, è richiesta la verifica del rispetto dei seguenti limiti acustici:

  • Limiti di emissione sonora (di cui alla Tabella B del D.P.C.M. 14/11/97)
  • Limiti assoluti di immissione sonora (di cui alla Tabella C del D.P.C.M. 14/11/97)
  • Limiti differenziali di immissione sonora (di cui all’art.4 del D.P.C.M. 14/11/97)

Detti limiti devono essere verificati in sede di richiesta di autorizzazioni comunali e sia in occasione di sostituzione/variazione di impianti.Le misurazioni strumentali e la relazione tecnica devono essere eseguite da Tecnico Competente in acustica ambientale (come definito al D. Lgs. 42/2017) in ottemperanza di quanto previsto all’art. 8 della Legge 447/95.

Ai sensi dell’art.8 della Legge 447/95, sono soggetti a verifica di impatto acustico:

  • I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 […].
  • Nell’ambito delle procedure di cui al precedente punto, ovvero su richiesta dei comuni, gli interventi di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:
  1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  2. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  3. discoteche;
  4. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  5. impianti sportivi e ricreativi;
  6. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
  • Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive.

Esistono due tipologie di valutazione di impatto acustico:

  • Valutazione Previsionale di Impatto Acustico:
    realizzata prima dell’esecuzione dell’opera e volta a verificarne – mediante applicazione di metodi di calcolo specifici – la compatibilità acustica con i limiti di legge previsti nell’area di intervento; ove necessario, si dovranno indicare anche gli interventi di mitigazione acustica necessari.
  • Valutazione di Impatto Acustico:
    eseguita a valle di una situazione già esistente, richiede delle specifiche misure strumentali (fonometriche) finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti di legge applicabili. Dette misure, a seconda dei casi, devono essere eseguite in ambiente abitativo e/o in ambiente esterno.

Nel caso in cui l’azienda sia di tipo “certificato”, la verifica dell’impatto acustico in ambiente esterno deve essere eseguita con cadenza biennale.Nel D.P.R. 227/2011 sono riportate le attività escluse dalla predisposizione di documentazione di impatto acustico

 

Attività musicali svolte in maniera stabile presso locali, bar e pubblici esercizi

In diverse attività commerciali (es. bar, stabilimenti balneari, ristoranti, …) si esegue diffusione di musica (di intrattenimento e/o di accompagnamento all’attività prevalente).In tali casi è necessario:

  • elaborare un documento che certifichi la conformità dell’impianto elettroacustico di sonorizzazione a quanto previsto dal DPCM 215/99;
  • predisporre una valutazione dell’impatto acustico finalizzata a dimostrare il rispetto dei limiti (assoluti e differenziali) di legge vigenti.

Le valutazioni di cui ai punti precedenti devono essere redatte da Tecnico Competente in acustica ambientale (come definito al D.Lgs. 42/2017)


 

Valutazione di clima acustico

È un documento tecnico atto a caratterizzare, in via preventiva, la compatibilità acustica di un’area sulla quale si prevede di realizzare attività suscettibili di particolare tutela.Ai sensi dell’art. 8 della Legge 447/95, la relazione previsionale di clima acustico è richiesta per aree interessate da nuovi insediamenti quali:

  1. scuole e asili nido;
  2. ospedali;
  3. case di cura e di riposo;
  4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 (aeroporti; strade; discoteche o circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi; ferrovie).


 

I Principali Adempimenti per ciò che concerne il Rumore

NB: Questa lista non è da intendersi come esaustiva di tutti gli adempimenti necessari per ciò che concerne gli aspetti legati alle problematiche sul rumore.
  • (Nel caso in cui l’azienda rientri fra quelle dell’art.8 della Legge 447/95) Svolgere le valutazione di impatto acustico ambientale;
  • (Nel caso in cui l’azienda rientri fra quelle dell’art.8 della Legge 447/95) Svolgere le valutazione di clima acustico;
  • (Nel caso di attività lavorative) Svolgere la valutazione del rischio rumore, ripetendo le opportune misure ogni 4 anni oppure ogni qual volta vi siano modifiche al layout o introduzione di nuove attrezzature;
  • (Nel caso di pubblici esercizi con diffusione di musica) Svolgere le valutazioni di cui al DPCM 215/99.