GLI ASSIEMI DI MACCHINE SECONDO LA DIRETTIVA MACCHINE: UN CASO DI STUDIO

Anche il presente articolo nasce a seguito di un caso reale che abbiamo ritenuto, in fase di analisi, particolarmente: si parla ancora di Direttiva Macchine, e nello specifico dell’applicabilità della definizione di “Assieme di Macchine” ad un gruppo composto da due macchine e montato a valle di un’altra linea di produzione.

L’architettura dell’insieme nel suo complesso è la seguente: le due macchine a valle della linea devono processare il materiale lavorato da quest’ultima, smistandolo in funzione di determinati parametri impostabili dall’operatore mediante apposito pannello presente sul gruppo delle due macchine.

Il primo dubbio che si può sollevare è il seguente: le due macchine a bordo linea rappresentano un insieme di macchine?  In tal caso la risposta è semplice, poiché le due macchine sono state progettate, pur da fabbricanti diversi, per essere appositamente integrate l’una con l’altra, tanto che ciascuna è stata immessa sul mercato come quasi-macchina e dotata di relativa Dichiarazione di Incorporazione. L’azienda che ha dunque assemblato queste due quasi-macchine si configura come fabbricante, ai sensi della Direttiva Macchine, dell’assieme relativo, e pertanto ottempera a tutti i relativi obblighi a lei in capo in quanto tale.

Resta dunque da analizzare se l’assieme di macchine costituito dalle due quasi-macchine, montato in coda alla linea di produzione, va a costituire un ulteriore assieme di macchine, che a quel punto andrebbe ricertificato nel suo complesso. Per questo tipo di valutazione, si possono utilizzare i tre criteri forniti dalla Linea Guida per la Direttiva Macchine di Luglio 2017 pubblicata dalla Commissione Europea, che afferma come tre condizioni debbano essere tutte rispettate al fine di poter parlare, appunto, di insieme di macchine:

Criterio 1 – Le unità costituenti sono assemblate assieme per svolgere una funzione comune, come ad esempio la produzione di un certo prodotto

Questo criterio, a prima vista, parrebbe automaticamente rispettato, poiché i due gruppi sono montati l’uno in serie all’altro: tuttavia, leggendolo più attentamente, ciò può essere facilmente messo in dubbio, poiché la linea principale ha come funzione la produzione di un prodotto, mentre l’assieme montato a valle di quest’ultima ha come scopo quello di smistare il prodotto stesso. Tuttavia, c’è un altro aspetto da considerare: l’output della linea è unico, nel senso che lo smistamento non avviene fra diverse tipologie di prodotti, ma fra prodotti conformi e non: per questo motivo, si ritiene questo criterio comunque soddisfatto, nel senso che le due funzioni dei due diversi gruppi possono, di fatto, considerarsi affini.

Criterio 2 – Le unità costituenti sono collegate funzionalmente in modo che l’operatività di un’unità influenza direttamente l’operatività delle altre unità o dell’assieme tutto

Questo criterio è pienamente rispettato, poiché l’output della linea di produzione viene processato dall’assieme a valle.

Criterio 3 – Le unità costituenti hanno un sistema di controllo comune

Questo criterio risulta essere non applicabile, poiché i comandi della linea di produzione e dell’assieme di macchine a valle di essa risultano separati, e dunque non vi è un sistema di controllo comune.

In definitiva, dunque, l’analisi condotta ha portato a un risultato ben preciso: l’insieme costituito dalla linea di produzione e dal gruppo di due quasi-macchine installato a valle di essa NON rappresenta, ai sensi della Direttiva Macchine, un insieme di macchine.

Un risultato a cui si può giungere con una corretta analisi della normativa, valutando il caso specifico e focalizzandosi sui suoi aspetti più significativi in tal senso: ciò permette all’azienda di risparmiare i costi di una ricertificazione che sarebbe non solo inutile, ma anche scorretta, senza assumersi dunque responsabilità non proprie e potendo lo stesso garantire la piena conformità in termini di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.