Sicurezza delle macchine

Direttiva Macchine, marcatura CE, Dichiarazione di Conformità: una pagina per fornire degli elementi di base, ma nondimeno fondamentali, su uno degli argomenti di maggior rilevanza nel mondo industriale.


 

La Direttiva Macchine e la Marcatura CE

Una Direttiva Europea è un atto giuridico che mira ad armonizzare lo stato dell’arte fra i diversi Stati Membri dell’UE in merito all’argomento di cui è oggetto la Direttiva stessa, lasciando però agli Stati Membri stessi la competenze sul come raggiungere tali obiettivi.

La Direttiva Macchine oggi in vigore, dopo aver sostituito la precedente versione risalente al 1996, è la Direttiva 2006/42/CE, ed è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo 17/2010; il suo campo di applicazione si può riassumere in due macrocategorie:

  • Le macchine,
    da intendersi come macchine industriali, utilizzate nella produzione, e nelle quali rientrano anche altre tipologie di prodotti quali attrezzature intercambiabili, accessori di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie e dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, da intendersi come “macchine in senso lato” ai sensi della Direttiva;
  • Le quasi-macchine,
    caratterizzate dal fatto che, affinché possano essere utilizzate per fini produttivi, debbano essere incorporate all’interno di un assieme (Il quale dovrà ricadere nel campo di applicazione della Direttiva Macchine); ossia, una quasi-macchina si distingue per il fatto di non avere, prima dell’incorporazione, capacità produttiva.
La Direttiva Macchine elenca, all’Allegato I, i Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS) che ciascun prodotto rientrante all’interno del suo campo di applicazione deve rispettare per poter essere immesso sul mercato o messo in servizio all’interno dei confini geografici in cui è valida la Direttiva (Vale a dire quelli dello Spazio Economico Europeo): con la marcatura CE, il fabbricante della macchina (Attenzione: una quasi-macchina non è MAI marcata CE) garantisce che la macchina stessa sia conforme a tali requisiti.

La Marcatura CE è dunque di fondamentale importanza, poiché una macchina non marcata CE è una macchina che non può circolare nel mercato europeo (A meno di non essere antecedente al 21 Settembre 1996, data di entrata in vigore della prima Direttiva Macchina) né tantomeno può essere messa in servizio.

La Marcatura CE avviene mediante apposizione di targhetta sulla macchina, sulla quale siano indicati sia i dati
anagrafici del fabbricante (Ragione sociale, sede legale), sia i principali dati di targa della macchina (Peso, tensione di alimentazione, pressione del circuito pneumatico, ecc.), e lo stesso marchio CE deve rispettare precise proporzioni geometriche al fine di essere ritenuto valido.


 

La Documentazione obbligatoria ai sensi della Direttiva Macchine

La Marcatura CE sulla macchina è necessaria, ma non sufficiente, per la piena conformità con la Direttiva Macchine: la Direttiva infatti prevede anche della documentazione obbligatoria a corredo della macchina stessa.

Per gli acquirenti, è fondamentale garantire che assieme alla macchina venga consegnato anche il Manuale di Uso e Manutenzione, il quale contiene tutte le istruzioni necessarie per l’utilizzo della macchina, dalla fase di installazione sino a quella di dismissione, oltre ad altro materiale di supporto come schemi (Elettrico, pneumatico, idraulico, ecc.) e disegni (Layout, postazioni degli operatori, ecc.): il manuale va tenuto fedelmente a bordo macchina, in modo che possa essere prontamente consultabile in ogni istante. Un cliente che comprende l’importanza di questo documento, può far leva per ottenerlo sin dalle prime fasi d’acquisto, onde poi evitare una trasmissione di informazioni parziale o peggio del tutto assente.

In genere, all’interno del Manuale, si trova anche la Dichiarazione di Conformità CE: questo documento viene redatto e firmato dalla persona giuridica che fa le veci del fabbricante della macchina (Ad esempio, può essere il datore di lavoro dell’azienda che ha costruito la macchina), e in esso si citano le diverse Direttive di prodotto a cui la macchina è conforme, nonché le norme armonizzate che si sono seguite per la progettazione e la realizzazione: un documento di questo tipo ha assoluta importanza, paragonabile a quella della Marcatura CE. Per un cliente è bene accertarsi sempre del contenuto di una Dichiarazione di Conformità CE, verificando che siano citate le Direttive corrette, che ci siano i dati anagrafici del fabbricante, assieme ad una sua firma, e che la macchina sia individuata correttamente (denominazione commerciale, modello e matricola).

Un ulteriore documento che deve essere redatto obbligatoriamente dal fabbricante è il Fascicolo Tecnico, nel quale si analizzano, uno per uno, i diversi RESS dell’Allegato I della Direttiva Macchine e si illustra se siano o meno applicabili alla macchina in questione e, se si, quali siano le soluzioni adottate per soddisfarli; a corredo del fascicolo tecnico vi può essere un qualsiasi elaborato che attesti il rispetto di tali requisiti (Calcoli, layout, risultati di prove empiriche, ecc.). Il fascicolo tecnico non va consegnato al cliente, ma deve essere conservato dal fabbricante poiché è il documento che, in sintesi, attesta la conformità della macchina alla Direttiva Macchine in maniera esaustiva (E dunque può essere oggetto di indagine da parte degli organi di controllo).

La documentazione per ciò che riguarda le quasi-macchine è sostanzialmente differente: innanzitutto, una quasi-macchina non è MAI marcata CE, tuttavia il cliente deve accertarsi che essa sia corredata da una Dichiarazione di Incorporazione, che indichi ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina, oltre alla quasi-macchina stessa (denominazione commerciale, modello, matricola, più altre eventuali informazioni), e dalle Istruzioni per l’Assemblaggio, le quali indicano le condizioni da rispettare per effettuare un’incorporazione nella macchina finale che non comprometta sicurezza o salute. Il fabbricante, a sua volta, dovrà redigere la Documentazione Tecnica Pertinente per le Quasi-Macchine, che contenga i principali elaborati tecnici della quasi-macchina, oltre ad un’analisi del rischio, indicando con chiarezza quali RESS vengano rispettati, lasciando così a chi incorporerà la quasi-macchina nell’assieme finale di soddisfare gli altri RESS applicabili.

Attenzione: indipendentemente dalla tipologia, ogni documento deve essere redatto in una o più lingue ufficiali della Comunità; ed inoltre, nel caso della documentazione che viene fornita al cliente, è obbligatorio che essa venga tradotta nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato Membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.


 

Le Macchine pre-1996

Il fatto che la Direttiva Macchine sia entrata in vigore, nella sua prima versione, nel 1996, fa sì che tutte quelle macchine, le quali rientrerebbero nel suo campo di applicazione, ma immesse sul mercato e/o messe in servizio antecedentemente al 21 settembre 1996, non debbano essere marcate CE, né disporre di Dichiarazione di Conformità CE (Ossia, non devono essere conformi alla Direttiva Macchine).

Ciò non toglie, però, che le stesse macchine, poiché utilizzate negli ambienti di lavoro, debbano soddisfare determinati requisiti di salute e sicurezza: tali requisiti sono elencati nell’Allegato V del D. Lgs. 81/08, facente parte del Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali”. Questi requisiti sono formulati in maniera affine ai RESS, ossia non indicano le soluzioni tecniche da adottare, ma le caratteristiche che devono essere garantite al fine di soddisfare uno standard adeguato di salute e sicurezza. In generale, i requisiti dell’Allegato V si applicano non solo a tutti quei prodotti messi in servizio antecedentemente alla data di entrata in vigore della relativa Direttiva di prodotto, ma anche a tutte quelle attrezzature che più semplicemente non sono regolate da Direttiva di prodotto alcuna.

Dal punto di vista di chi acquista o utilizza queste macchine, la principale differenza rispetto al caso di macchina marcata CE è l’assunzione di responsabilità da parte dell’utilizzatore: se infatti una macchina CE ha come responsabile legale una figura ben chiara e univocamente determinata, ossia il fabbricante, nel caso di una macchina ante-1996 la responsabilità è tutta in seno a chi utilizza la macchina, e dunque sarà lui a dover rispondere della conformità di quest’ultima con i requisiti dell’Allegato V del D. Lgs. 81/08.


 

L’Importazione di Macchine extra-UE

In un mercato globale come quello odierno, è sempre più frequente il caso in cui ci si rivolga al di fuori dei confini dell’Europa per l’acquisto di macchine industriali: ovviamente però, poiché tali macchine dovranno poi essere messe in servizio dove vige la Direttiva Macchine, è necessario che siano conformi con essa. Non è raro imbattersi in marcature CE affisse sui macchinari direttamente da fabbricanti extra-UE, ma una simile marcatura, ai sensi della Direttiva Macchine, è assolutamente NON conforme: affinché infatti un ente possa assumersi la responsabilità legale dell’immissione sul mercato europeo di una macchina, egli dovrà avere una sede legale su suolo UE, requisito che non è soddisfatto da quelle aziende le quali, sulla targhetta, affiggono il loro indirizzo extra-UE, rendendo così di fatto assolutamente nullo il valore legale della targhetta stessa.

Un fabbricante di macchine extra-UE, desideroso di aprirsi al mercato europeo ma senza avere sedi legali sul suo suolo, dovrà necessariamente individuare un mandatario, una figura, individuata da un incarico scritto da parte del fabbricante originale, avente sede legale nell’Unione Europea (UE), la quale diventa il responsabile legale della macchina stessa; ciò è dovuto al fatto che gli organi di controllo, avendo giurisdizione europea, non potrebbero rivalersi su fabbricanti extra-UE, e dunque devono necessariamente individuare una figura responsabile su suolo europeo.

Nel caso in cui un’azienda acquisti una macchina da un fabbricante extra-UE sprovvisto di mandatario, di fatto, indipendentemente dalla documentazione fornita e dallo stato della macchina, la macchina risulta NON conforme alla Direttiva Macchine, e a quel punto il responsabile di tale non conformità sarà proprio l’azienda importatrice.

È bene che un acquirente sia consapevole del fatto che, quando si acquista una macchina da fabbricante extra-UE, o ci si accerta della presenza di un mandatario, o ci si assumono le responsabilità legali di tale macchina (Compresa, a tal punto, la certificazione stessa, essendo quella del fabbricante extra UE NON valida).


 

I Principali Adempimenti per la Salute e la Sicurezza delle Macchine

NB: Questa lista non è da intendersi come esaustiva di tutti gli adempimenti necessari per garantire la salute e la sicurezza delle macchine, ma rappresenta un elenco delle principali verifiche che si suggeriscono a un potenziale acquirente durante la fase di acquisto di una macchina.
  • Verificare la presenza della Marcatura CE e la sua validità (Targhetta con identificazione del fabbricante, dati di riferimento della macchina, ecc.);
  • Verificare la presenza della Dichiarazione di Conformità CE e la sua validità (Identificazione del fabbricante con relativa firma del rappresentante legale, chiari riferimenti alla macchina, elenco delle Direttive di prodotto e delle norme armonizzate a cui la macchina è conforme, ecc.);
  • Verificare la presenza del Manuale di Uso e Manutenzione e il suo contenuto (Presenza di istruzioni sull’utilizzo della macchina, sia quello corretto che quello scorretto ragionevolmente prevedibile, presenza di schemi di impianti presenti a bordo macchina, e più in generale informazioni riguardanti l’utilizzo in sicurezza della Macchina, ivi compresi DPI, segnaletica, ecc.).
  • (Nel caso in cui la macchina sia ante 21 Settembre 1996) Predisporre dei controlli atti a verificare la conformità della macchina con i requisiti dell’Allegato V del D. Lgs. 81/08, perché la responsabilità legale di tali macchine ricade sull’utilizzatore finale.
  • (Nel caso in cui la macchina sia realizzata da un fabbricante extra-UE) Verificare la presenza di un mandatario per il mercato europeo di tale fabbricante, perché se la macchina viene importata esclusivamente con la marcatura CE apposta dal costruttore extra-UE, ai sensi della Direttiva Macchine è il cliente che diviene il responsabile legale della macchina stessa.