Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro

Una piccola guida per orientarsi in maniera più efficace nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.


 

Il Decreto Legislativo 81/08

Il Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008, n. 81 è anche noto come Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, poiché esso ha riunito, riformato ed armonizzato le disposizioni in materia provenienti da precedenti normative, che si sono susseguite nell’arco di quasi sessanta anni, a partire dal DPR 547/55; contestualmente, tali norme sono state abrogate.

Oltre ai contenuti in sé del decreto, che si esplicano in 13 Titoli e 51 Allegati, è importante sottolineare l’impianto logico che lo sostiene: dopo aver individuato i principali soggetti della sicurezza negli ambienti di lavoro, esso indica le misure tecniche, organizzative e gestionali da implementare al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza, individuando per ciascuna soluzione un responsabile della sua attuazione, così da garantire una ripartizione dei compiti chiara ed efficacia, fornendo un sistema in cui ciascun attore sia a conoscenza dei propri obblighi, dei propri compiti, e dunque della propria funzione. Alla fine di ogni Titolo sono poi presenti le sanzioni previste per le non ottemperanze, le quali possono essere sia civili che penali.


 

Le principali figure della sicurezza in azienda

Uno degli aspetti più importanti del D. Lgs. 81/08 è quello di individuare, all’interno dell’organigramma aziendale, alcune figure di riferimento, per le quali sono previsti appositi obblighi in materia di salute e sicurezza; tali attori compongono il cosiddetto organigramma della sicurezza.

La prima figura da citare è sicuramente quella del Datore di Lavoro, definita alla lettera b) dell’Articolo 2 come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, […] ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa; poiché egli riveste un ruolo primario nell’organizzazione, viene in genere anche definito garante strutturale. Alla lettera d) dell’Articolo 2 si trova la definizione di Dirigente come “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa: in genere la funzione dei dirigenti è quella del garante dell’organizzazione.

Il principale alleato del Datore di Lavoro in merito alla valutazione dei rischi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, definito come “persona […] designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi: questa figura ha competenze specifiche nel settore della sicurezza, individuate all’interno del Decreto, e dunque può coadiuvare il Datore di Lavoro nell’ambito della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Altra figura di fondamentale importanza è il Medico Competente, definito come “medico […] che collabora [..] con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria […]”: si tratta di una figura con competenze specifiche nel campo della medicina del lavoro, che partecipa al processo di valutazione dei rischi e che soprattutto svolge i compiti di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

I lavoratori sono delle figure centrali nell’ambito della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro: per questi infatti sono previsti diversi obblighi, i quali seguono il principio di autotutela, secondo il quale ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Uno dei principali diritti dei lavoratori è quello di avere individuato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, definito come “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”: questa figura si fa voce dei diversi lavoratori in azienda per le questioni legate alla salute e alla sicurezza.

Sempre fra i lavoratori, fanno anche parte dell’organigramma della sicurezza coloro che fanno parte delle squadre incaricate all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e di primo soccorso: tali lavoratori si dicono Addetti alle Squadre di Emergenza.

Pur non facendo parte dell’organigramma della sicurezza, è bene sottolineare, sempre all’interno della categoria dei lavoratori, il ruolo assolutamente centrale svolto dalla figura del Preposto, definita come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa: un preposto è dunque un garante del controllo che tutte le direttive aziendali di alto livello, incluse dunque quelle relative alla sicurezza, siano poi effettivamente implementate nell’operatività quotidiana dell’azienda.


 

Il Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi (Comunemente indicato come DVR) è il risultato del processo di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, come prescritto alla lettera a) dell’Articolo 17 e al comma 1 dell’Articolo 28 del D. Lgs. 81/08; è bene ricordare come, secondo l’Articolo 17, la valutazione di tutti i rischi sia uno dei due obblighi, assieme alla nomina dell’RSPP, non delegabili da parte del Datore di Lavoro.

Il DVR è dunque il documento che fornisce una panoramica sull’azienda in materia di salute e sicurezza, ed i suoi contenuti sono assai vasti, pur essendoci alcuni elementi chiave che devono essere sempre presenti: l’azienda deve essere univocamente identificata, assieme allo stabilimento a cui si fa riferimento per la valutazione (Specie nel caso di aziende con più sedi), vi devono essere informazioni sull’organigramma aziendale e su quello della sicurezza, individuando RSPP, Medico Competente ed RLS.

Per ciò che concerne più strettamente la valutazione dei rischi, deve essere chiaramente indicata la metodologia seguita, e successivamente la valutazione vera e propria, svolta, ed è bene ripeterlo, per TUTTI i rischi che possono interessare un’azienda: attrezzature usate saltuariamente, lavori non molto comuni, eventuali trasferimenti, devono tutti essere presi in considerazione per poter avere un panorama il più completo possibile e, soprattutto, per poter indicare quali siano le misure di prevenzione e/o protezione adottate dall’azienda stessa al fine di eliminare o comunque ridurre tali rischi.

L’obbligo di redigere il DVR, essendo consequenziale a quello della valutazione di tutti i rischi, sta al Datore di Lavoro, il quale però, stando anche al comma 1 dell’Articolo 29 del D. Lgs. 81/08,
può avvalersi anche della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, il quale fa capo all’RSPP, e del Medico Competente.


 

I Principali Adempimenti di Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro per il Datore di Lavoro

NB: Questa lista non è da intendersi come esaustiva di tutti gli adempimenti necessari per garantire la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro, ma rappresenta un elenco dei principali obblighi previsti agli Articoli 17 e 18 del D. Lgs. 81/08:
  • Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • Nominare il Medico Competente;
  • Designare i lavoratori Addetti alle Squadre di Emergenza;
  • Comunicare all’INAIL il nominativo o i nominativi degli RLS in caso di nuova nomina;
  • Valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e contestualmente redigere il DVR;
  • Adempiere agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori e delle diverse figure aziendali;
  • Comunicare all’INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico;
  • Fornire i necessari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ai lavoratori;
  • Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dalla sorveglianza sanitaria, vigilando sulla compatibilità fra l’idoneità lavorativa rilasciata al termine della visita stessa e la mansione effettivamente svolta dal lavoratore stesso.
  • (Nel caso in cui l’azienda abbia più di 15 lavoratori) Convocare la riunione periodica annuale.