Il Rumore negli Ambienti di Lavoro e negli Ambienti di Vita
Il Rumore e i suoi effetti sull’uomo
Rumori elevati e/o protratti per lungo tempo possono avere sull’uomo effetti sia uditivi (specifici, diretti all’organo dell’udito) che extra-uditivi (non specifici, che possono interessare vari organi ed apparati con disturbi anche psico-sociali).
Gli effetti uditivi del rumore possono sintetizzarsi in:
- modificazioni IRREVERSIBILI per esposizione protratta al rumore (sordità)
- modificazioni REVERSIBILI o IRREVERSIBILI per trauma acustico:
- Un’esposizione a un rumore estremamente intenso può anche lacerare il timpano producendo una perdita molto accentuata.
- Un rumore meno elevato, ma pur intenso, determinerà una lesione alle strutture dell’orecchio interno che non riusciranno più a trasmettere in modo completo gli impulsi al cervello.
Il Rumore negli ambienti di lavoro
Gli effetti uditivi del rumore possono compromettere irrimediabilmente le funzionalità uditive.Un’esposizione lavorativa cronica a rumori elevati causa l’insorgenza della malattia professionale denominata IPOACUSIA.
La perdita di sensibilità acustica (sordità) è, generalmente, BILATERALE, IRREVERSIBILE e PROGRESSIVA finché vi è esposizione al rischio.
Il rumore negli ambienti di lavoro rientra nella categoria “agenti fisici” ed è specificamente trattato dal D. Lgs. 81/08 – Titolo VIII, Capo II – nel quale si riportano i criteri valutativi e i valori di azione al di spora dei quali attivare specifici interventi correttivi.
L’art.190 del D. Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare il fenomeno rumore all’interno della propria azienda e, se del caso, individuare i lavoratori esposti al rischio e attuare idonei interventi di prevenzione e protezione della salute.
La valutazione del rischio di esposizione al rumore deve essere effettuata in tutte le aziende in cui vi sia almeno un lavoratore (come definito all’art. 2 del D. Lgs. 81/08).
- Nei casi in cui è evidente che l’esposizione a rumore è trascurabile, in quanto:
- è possibile comunicare facilmente a voce normale con altri lavoratori posti a 1 metro di distanza;
- sono assenti “eventi sonori significativi” e intensi sul luogo di lavoro (eventi impulsivi, allarmi di macchine, scarichi di aria compressa, ecc.).
- Nei casi di dubbio superamento dei valori inferiori di azione, ci si può limitare a far eseguire misurazioni strumentali “spot” in modo da poter escludere con certezza il superamento dei valori inferiori d’azione anche per i lavoratori più a rischio.
- In tutti i restanti casi, in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione, il processo di valutazione deve prevedere misurazioni strumentali effettuate secondo la normativa tecnica vigente e appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011).
Una valutazione del rischio rumore, eseguita mediante misurazioni strumentali, dovrebbe contenere:
- una descrizione dei luoghi di lavoro, delle attività lavorative, dei macchinari e attrezzature impiegati;
- l’identificazione dei lavoratori e delle relative mansioni;
- l’identificazione di aree, attività, macchinari e attrezzature particolarmente rumorose;
- l’identificazione di eventuali eventi sonori significativi (brevi ma di forte intensità);
- i livelli di esposizione al rumore dei lavoratori, ivi incluse le incertezze associate;
- la presenza di eventuali fattori aggravanti (es. esposizione a vibrazioni, presenza/assunzione di agenti ototossici, interazioni pericolose tra rumore e segnali acustici, …) come identificati dall’art.190, comma 1;
- la valutazione di efficienza ed efficacia dei DPI-uditivi eventualmente necessari;
- il confronto dell’esposizione al rumore dei lavoratori con i limiti di legge.
- Garantire che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore e alle misure adottate.
- Mettere a disposizione dei lavoratori adeguati DPI uditivi (uso obbligatorio solo per minorenni).
- Effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (a richiesta dei lavoratori e su assenso del Medico Competente).
- Sorveglianza sanitaria obbligatoria – eseguita dal Medico Competente – per tutti i lavoratori esposti a valori superiori di azione.
- Indicazione delle aree particolarmente rumorose mediante appositi segnali, delimitazione e limitazione di accesso (ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione).
- Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche ed organizzative (il P.A.R.E., come definito dalla UNI 11347:2015) volte al contenimento del rischio rumore.
Impatto acustico in ambiente esterno per attività produttive
Consiste nella previsione degli effetti – dal punto di vista “sonoro” – derivanti dalla realizzazione e messa in esercizio di particolari interventi nonché nella valutazione della compatibilità acustica di questi in relazione ai limiti di legge vigenti.In via generale, è richiesta la verifica del rispetto dei seguenti limiti acustici:
- Limiti di emissione sonora (di cui alla Tabella B del D.P.C.M. 14/11/97)
- Limiti assoluti di immissione sonora (di cui alla Tabella C del D.P.C.M. 14/11/97)
- Limiti differenziali di immissione sonora (di cui all’art.4 del D.P.C.M. 14/11/97)
Detti limiti devono essere verificati in sede di richiesta di autorizzazioni comunali e sia in occasione di sostituzione/variazione di impianti.Le misurazioni strumentali e la relazione tecnica devono essere eseguite da Tecnico Competente in acustica ambientale (come definito al D. Lgs. 42/2017) in ottemperanza di quanto previsto all’art. 8 della Legge 447/95.
Ai sensi dell’art.8 della Legge 447/95, sono soggetti a verifica di impatto acustico:
- I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 […].
- Nell’ambito delle procedure di cui al precedente punto, ovvero su richiesta dei comuni, gli interventi di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
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Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive.
Esistono due tipologie di valutazione di impatto acustico:
- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico:
realizzata prima dell’esecuzione dell’opera e volta a verificarne – mediante applicazione di metodi di calcolo specifici – la compatibilità acustica con i limiti di legge previsti nell’area di intervento; ove necessario, si dovranno indicare anche gli interventi di mitigazione acustica necessari.
- Valutazione di Impatto Acustico:
eseguita a valle di una situazione già esistente, richiede delle specifiche misure strumentali (fonometriche) finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti di legge applicabili. Dette misure, a seconda dei casi, devono essere eseguite in ambiente abitativo e/o in ambiente esterno.
Nel caso in cui l’azienda sia di tipo “certificato”, la verifica dell’impatto acustico in ambiente esterno deve essere eseguita con cadenza biennale.Nel D.P.R. 227/2011 sono riportate le attività escluse dalla predisposizione di documentazione di impatto acustico
Attività musicali svolte in maniera stabile presso locali, bar e pubblici esercizi
In diverse attività commerciali (es. bar, stabilimenti balneari, ristoranti, …) si esegue diffusione di musica (di intrattenimento e/o di accompagnamento all’attività prevalente).In tali casi è necessario:
- elaborare un documento che certifichi la conformità dell’impianto elettroacustico di sonorizzazione a quanto previsto dal DPCM 215/99;
- predisporre una valutazione dell’impatto acustico finalizzata a dimostrare il rispetto dei limiti (assoluti e differenziali) di legge vigenti.
Le valutazioni di cui ai punti precedenti devono essere redatte da Tecnico Competente in acustica ambientale (come definito al D.Lgs. 42/2017)
Valutazione di clima acustico
È un documento tecnico atto a caratterizzare, in via preventiva, la compatibilità acustica di un’area sulla quale si prevede di realizzare attività suscettibili di particolare tutela.Ai sensi dell’art. 8 della Legge 447/95, la relazione previsionale di clima acustico è richiesta per aree interessate da nuovi insediamenti quali:
- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 (aeroporti; strade; discoteche o circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi; ferrovie).
I Principali Adempimenti per ciò che concerne il Rumore
- (Nel caso in cui l’azienda rientri fra quelle dell’art.8 della Legge 447/95) Svolgere le valutazione di impatto acustico ambientale;
- (Nel caso in cui l’azienda rientri fra quelle dell’art.8 della Legge 447/95) Svolgere le valutazione di clima acustico;
- (Nel caso di attività lavorative) Svolgere la valutazione del rischio rumore, ripetendo le opportune misure ogni 4 anni oppure ogni qual volta vi siano modifiche al layout o introduzione di nuove attrezzature;
- (Nel caso di pubblici esercizi con diffusione di musica) Svolgere le valutazioni di cui al DPCM 215/99.